Pubblicato il 15 maggio 2019
Domande frequenti
La ComCom è una commissione extraparlamentare indipendente, istituita dalla legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (LTC) quale autorità concedente e organo di regolamentazione del mercato nel settore delle telecomunicazioni.
Le sue principali competenze consistono nel rilasciare concessioni per l’utilizzazione delle frequenze di radiocomunicazione e concessioni per il servizio universale, nel fissare le condizioni dell’accesso (accesso disaggregato, interconnessione, linne affitate...), approvare i piani nazionali di numerazione, come pure nel fissare le modalità d’applicazione della portabilità dei numeri e della libera scelta del fornitore.
La Commissione ha inoltre delegato parte dei suoi compiti all’Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) nella sua ordinanza del 17 novembre 1997 concernente la legge sulle telecomunicazioni (cfr. anche il Regolamento interno della Commissione la seguente rubrica "ripartizione dei ruoli tra la ComCom e l’UFCOM").
«Il Consiglio federale nomina una Commissione federale delle comunicazioni composta di cinque a sette membri; ne designa il presidente e il vicepresidente. I membri devono essere esperti indipendenti» (art. 56 cpv. 1 LTC).
I membri sono in genere eletti per un periodo di 4 anni rinnovabile.Con la liberalizzazione delle telecomunicazioni, avvenuta in Svizzera il 1° gennaio 1998, la ComCom è stata costituita in qualità d'istanza indipendente per assumere il ruolo di regolatore del mercato secondo il modello applicato nella maggior parte dei Paesi europei. Infatti, la Confederazione, quale proprietario maggioritario del pacchetto azionario della società Swisscom, non poteva assumere contemporaneamente il ruolo di giudice e di parte; per questo motivo, il legislatore ha deciso la creazione di un'autorità indipendente. (cfr. Rapporto annuale 1998)
La sua indipendenza è quindi sancita nella legge sulle telecomunicazioni (art. 56 cpv. 2 LTC) :
« Nelle sue decisioni, la Commissione non è sottoposta alle istruzioni del Consiglio federale e del Dipartimento. Essa è indipendente dalle autorità amministrative. Dispone di un suo segretariato ».
Ovviamente le attività della Commissione sono inquadrate da questa stessa legge, a attraverso gli scopi che vi sono indicati: « La presente legge ha lo scopo di offrire alla popolazione e all'economia una vasta gamma di servizi di telecomunicazione di qualità, competitivi su scala nazionale e internazionale, a prezzi convenienti.» Tra l’altro deve « garantire a tutte le cerchie della popolazione in tutte le parti del Paese un servizio universale di telecomunicazione affidabile e a prezzi accessibili », e « rendere possibile una concorrenza efficace nella fornitura dei servizi di telecomunicazione » (art. 1 LTC).La Commissione prende ed emana le decisioni che le competono secondo la presente legge e le sue disposizioni d'esecuzione. Avendo un obbligo di trasparenza, « informa il pubblico sulle proprie attività e presenta un rapporto annuale d'attività al Consiglio » (art 57 cpv. 1 LTC).
Il presidente convoca la Commissione a seconda delle esigenze. Ha l’obbligo di farlo se un membro ne fa richiesta. Infine, può prendere decisioni mediante circolazione degli atti (Regolamento interno della ComCom, art. 11 e 12).
L'UFCOM prepara gli incarti della Commissione, le presenta proposte e ne esegue le decisioni. Può discutere di questioni importanti con la Commissione o con la Presidenza prima della presentazione della proposta (Regolamento interno della ComCom, art. 8).
Va inoltre rilevato che l’UFCOM è l’autorità d’istruzione nelle procedure d'accesso ai dispositivi e servizi di fornitori che detengono una posizione dominante sul mercato.Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commissione è l’autorità concedente ma può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni (art. 57 cpv. 2 LTC). Può delegare singoli compiti all'Ufficio federale (art. 24a cpv. 2 LTC), che sono tra l’altro fissati dall’ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni (cfr. ripartizione delle competenze secondo la legge sulle telecomunicazioni).
In genere l’UFCOM prepara gli incarti trattati dalla ComCom, le presenta le proposte necessarie e ne esegue le decisioni. È dunque l’organismo d’istruzione e d’esecuzione in materia di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni.
La Commissione ha delegato durevolmente all’UFCOM il compito di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione che non sono oggetto di una gara pubblica (ad es. concessioni per radioamatori o per la radiocomunicazione a scopo professionale) e quelle destinate interamente o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi con diritto d’accesso. Inoltre, l’UFCOM è anche l’autorità di vigilanza. Vigila affinché i concessionari rispettino il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la legge svizzera sulle telecomunicazioni, le sue prescrizioni d'esecuzione e la loro concessione (cfr. art. 58 LTC). Se accerta una violazione del diritto applicabile, l'Ufficio federale può fare delle proposte alla Commissione, la quale deciderà sui provvedimenti da adottare. Questi ultimi possono arrivare fino al ritiro della concessione da parte della Commissione.
Dal canto suo la ComCom rilascia le concessioni per il servizio universale e quelle relative alla telefonia mobile e agli altri servizi di radiocomunicazione che necessitano di essere messi a concorso.
Per di più, funge da istanza arbitrale in caso di controversie in materia d’interconnessione.
Infine, approva i piani di numerazione e disciplina la portabilità dei numeri e la libera scelta del fornitore (Regolamento interno della ComCom, art. 4).« Le spese della Commissione sono coperte con tasse amministrative » (art. 56 cpv. 4 LTC). L’Ufficio federale riscuote non solo le tasse amministrative ma anche le tasse di concessione conformemente all’ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (art. 2 OTST).
In seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, avvenuta nel 1998, e alle conseguenti modifiche della legislazione in materia, le relazioni tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e i loro clienti si basano sul diritto privato. Questo rapporto giuridico si basa sul contratto concluso tra le due parti. Pertanto, le controversie che ne derivano, come ad esempio le fatture telefoniche contestate, devono in linea di massima essere composte tra le parti che hanno sottoscritto il contratto oppure, se necessario, deferite ad un tribunale civile. Nel maggio 2005, il settore delle telecomunicazioni ha creato un organo di conciliazione (ombudscom) per i ricorsi legati ai servizi di telecomunicazione.
L’UFCOM è l’autorità che vigila affinché chi fornisce servizi di telecomunicazione in Svizzera rispetti il diritto delle telecomunicazioni. In virtù della legge si assicura che i concessionari e i fornitori di servizi di telecomunicazione registrati rispettino il diritto delle telecomunicazioni nazionale e internazionale, le decisioni passate in giudicato e, nel caso dei concessionari, la loro concessione (cfr. art. 52, 53, 58 e 60 della legge sulle telecomunicazioni [LTC].
Se l’Ufficio federale accerta una violazione del diritto applicabile, può proporre alla ComCom l’adozione di determinati provvedimenti, oppure se l’autorità concedente è l’UFCOM, adottarli lui stesso.I provvedimenti vanno dall'intimazione di sanare il vizio constatato, passando per l'obbligo di consegnare gli introiti conseguiti in modo illecito e la modifica della concessione fino ad arrivare al ritiro della concessione stessa (art. 58 cpv. 2 LTC). Se un fornitore di servizi di telecomunicazione viola a proprio vantaggio la concessione o una decisione passata in giudicato, gli è addebitato un importo che può raggiungere il triplo dell'utile conseguito mediante la violazione. Se l'utile non può essere né stabilito né valutato, l'importo addebitato ammonta al massimo al 10 per cento dell'ultima cifra d'affari annuale realizzata in Svizzera (art. 60 LTC).
Per le contravvenzioni e le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente agli artt. 52 e 53 LTC, l’UFCOM può infliggere multe fino a 100'000 franchi.
Informazioni complementari
- LTC Legge del 30 aprile 1997 sulle telecomunicazioni (RS 784.10)
- Ordinanza della Commissione federale delle comunicazioni concernente la legge sulle telecomunicazioni (RS 784.101.112)
- Regolamento interno della Commissione federale delle comunicazioni (RS 784.101.115)
- OTST Ordinanza sulle tasse nel settore delle telecomunicazioni (RS 784.106)