Quali sono i rispettivi ruoli della ComCom e dell’UFCOM ?

Per quanto concerne l'esecuzione del diritto delle telecomunicazioni, la Commissione è l’autorità concedente ma può interpellare l'Ufficio federale e impartirgli istruzioni (art. 57 cpv. 2 LTC). Può delegare singoli compiti all'Ufficio federale (art. 24a cpv. 2 LTC), che sono tra l’altro fissati dall’ordinanza della ComCom concernente la legge sulle telecomunicazioni (cfr. ripartizione delle competenze secondo la legge sulle telecomunicazioni).

In genere l’UFCOM prepara gli incarti trattati dalla ComCom, le presenta le proposte necessarie e ne esegue le decisioni. È dunque l’organismo d’istruzione e d’esecuzione in materia di regolamentazione del mercato delle telecomunicazioni.
La Commissione ha delegato durevolmente all’UFCOM il compito di rilasciare le concessioni di radiocomunicazione che non sono oggetto di una gara pubblica (ad es. concessioni per radioamatori o per la radiocomunicazione a scopo professionale) e quelle destinate interamente o in parte alla diffusione di programmi radiotelevisivi con diritto d’accesso. Inoltre, l’UFCOM è anche l’autorità di vigilanza. Vigila affinché i concessionari rispettino il diritto internazionale delle telecomunicazioni, la legge svizzera sulle telecomunicazioni, le sue prescrizioni d'esecuzione e la loro concessione (cfr. art. 58 LTC). Se accerta una violazione del diritto applicabile, l'Ufficio federale può fare delle proposte alla Commissione, la quale deciderà sui provvedimenti da adottare. Questi ultimi possono arrivare fino al ritiro della concessione da parte della Commissione.
Dal canto suo la ComCom rilascia le concessioni per il servizio universale e quelle relative alla telefonia mobile e agli altri servizi di radiocomunicazione che necessitano di essere messi a concorso.
Per di più, funge da istanza arbitrale in caso di controversie in materia d’interconnessione.
Infine, approva i piani di numerazione e disciplina la portabilità dei numeri e la libera scelta del fornitore (Regolamento interno della ComCom, art. 4).

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