Presso chi posso interporre un ricorso e chi vigila sul rispetto delle concessioni ?

In seguito alla liberalizzazione del mercato delle telecomunicazioni, avvenuta nel 1998, e alle conseguenti modifiche della legislazione in materia, le relazioni tra i fornitori di servizi di telecomunicazione e i loro clienti si basano sul diritto privato. Questo rapporto giuridico si basa sul contratto concluso tra le due parti. Pertanto, le controversie che ne derivano, come ad esempio le fatture telefoniche contestate, devono in linea di massima essere composte tra le parti che hanno sottoscritto il contratto oppure, se necessario, deferite ad un tribunale civile. Nel maggio 2005, il settore delle telecomunicazioni ha creato un organo di conciliazione (ombudscom) per i ricorsi legati ai servizi di telecomunicazione.

L’UFCOM è l’autorità che vigila affinché chi fornisce servizi di telecomunicazione in Svizzera rispetti il diritto delle telecomunicazioni. In virtù della legge si assicura che i concessionari e i fornitori di servizi di telecomunicazione registrati rispettino il diritto delle telecomunicazioni nazionale e internazionale, le decisioni passate in giudicato e, nel caso dei concessionari, la loro concessione (cfr. art. 52, 53, 58 e 60 della legge sulle telecomunicazioni [LTC].
Se l’Ufficio federale accerta una violazione del diritto applicabile, può proporre alla ComCom l’adozione di determinati provvedimenti, oppure se l’autorità concedente è l’UFCOM, adottarli lui stesso.
I provvedimenti vanno dall'intimazione di sanare il vizio constatato, passando per l'obbligo di consegnare gli introiti conseguiti in modo illecito e la modifica della concessione fino ad arrivare al ritiro della concessione stessa (art. 58 cpv. 2 LTC). Se un fornitore di servizi di telecomunicazione viola a proprio vantaggio la concessione o una decisione passata in giudicato, gli è addebitato un importo che può raggiungere il triplo dell'utile conseguito mediante la violazione. Se l'utile non può essere né stabilito né valutato, l'importo addebitato ammonta al massimo al 10 per cento dell'ultima cifra d'affari annuale realizzata in Svizzera (art. 60 LTC).
Per le contravvenzioni e le inosservanze di prescrizioni d’ordine conformemente agli artt. 52 e 53 LTC, l’UFCOM può infliggere multe fino a 100'000 franchi.

https://www.comcom.admin.ch/content/comcom/it/pagina-iniziale/la-commissione/organizzazione/domande-frequenti/presso-chi-posso-interporre-un-ricorso.html