Autorità e amministrazione
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM)
L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) si occupa delle questioni relative alle telecomunicazioni e alla radiocomunicazione (radio e televisione). L'Ufficio prepara le decisioni del Governo svizzero (Consiglio federale), del Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) e della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom).
Quali sono i rispettivi ruoli della ComCom e dell’UFCOM?
L'UFCOM prepara gli incarichi della Commissione federale delle comunicazioni (ComCom), presenta le relative proposte ed esegue le decisioni della ComCom.
La ComCom rilascia, mediante una pubblica gara, le concessioni per i servizi di base e concessioni per i fornitori di servizi di telefonia mobile e altri servizi di radiocomunicazione. Inoltre, la ComCom decide in merito ai litigi relativi all'interconnessione e autorizza i piani nazionali di numerazione.
Nell'ambito delle telecomunicazioni l'UFCOM rilascia inoltre quelle concessioni di radiocomunicazione che non forniscono nessun servizio di telecomunicazione, come ad esempio le concessioni per le radiocomunicazioni a scopo professionale, le radiocomunicazioni sulle navi e le concessioni per radioamatori.
La Commissione della concorrenza (Comco)
La commissione della concorrenza è l’autorità indipendente della concorrenza in Svizzera.
I suoi compiti sono: lottare contro i cartelli nocivi, controllare i comportamenti abusivi delle imprese in posizione dominante, eseguire il controllo delle fusioni e impedire le restrizioni statali alla concorrenza. L'attività della Commissione della concorrenza sottostà alle disposizioni della Legge federale sulla procedura amministrativa (LPA), nella misura in cui la Legge federale sui cartelli (LCart) non vi deroghi.
La ComCom, quale autorità garante della concorrenza in un settore specifico, consulta la ComCo per le questioni relative alla posizione dominante sul mercato o aspetti generali della concorrenza.
Per le questioni legate al mondo delle telecomunicazioni la ComCo consulta la ComCom e l’UFCOM.
L'Organo di conciliazione delle telecomunicazioni (ombudscom)
L’Organo di conciliazione delle telecomunicazioni (ombudscom) funge da intermediario tra clienti e fornitori di servizi di telecomunicazione o fornitori di servizi a valore aggiunto, nell'ambito di controversie di diritto civile, quando le parti non sono giunte a un accordo.
Ombudscom può essere adito per tutte le contese giuridiche riguardanti la contestazione di fatture (servizi a valore aggiunto e roaming compresi), contratti telefonici non richiesti (vendita telefonica), il blocco della linea telefonica, eventuali violazioni nell'ambito della protezione dei dati, problemi di qualità del servizio clienti ecc.
L'organo di conciliazione previsto all'articolo 12c della legge sulle telecomunicazioni (LTC) ha iniziato la sua attività nel luglio 2008 in seno alla fondazione ombudscom. L'ombudsman dirige l'organo di conciliazione ed è sottoposto alla vigilanza dell'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM). Nell'ambito delle procedure di conciliazione, non sottostà a nessuna direttiva. Non persegue interessi propri e lavora in modo autonomo, apartitico, trasparente ed efficace.